Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas in vigore in Sardegna fino al 31 marzo 2022, giorno in cui finirà lo stato di emergenza pandemica.

Fino a quel giorno per essere dichiarati positivi dalle autorità sanitarie sarà sufficiente l’esito del tampone antigenico.

Ecco tutti gli articoli dell’ordinanza:

Art.1) A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici
a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2, per la definizione di caso confermato SARS-CoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.

Art.2) Le disposizioni di cui all’art.1 si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, non anche ai test antigenici autosomministrati.

Art.3) Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi, tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di test antigenici, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, devono garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificarne preventivamente l’identità personale.

Art.4) La diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare.

Art.5) Al fine di garantire il monitoraggio della diffusione delle varianti virali circolanti nella Regione attraverso il sequenziamento dei campioni positivi a SARS-CoV-2, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica devono garantire la conferma con test molecolare, entro 24h, di
una quota dei casi positivi al test antigenico.

Art.6) I Laboratori di rifermento regionale, per il tramite della Direzione Generale della Sanità, devono comunicare ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica la percentuale settimanale di tamponi molecolari da collezionare attraverso procedure di controllo sulla popolazione, al fine di rendere significativo sotto il profilo epidemiologico e geografico il campione esaminato e garantire il sequenziamento genomico.

Art.7) La Direzione Generale della Sanità deve verificare settimanalmente il raggiungimento dello standard di incidenza sopracitato e darne immediata comunicazione ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie del SSR.

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Fonte: Ogliastra News Mario Marcis